PORTALE ANITEL - Le 8000 lavagne sequestrate: interrogazione parlamentare e Consiglio di Stato - Aggiornamento - Notizie
   Registrati su ANITEL     PORTALE ANITEL - Le 8000 lavagne sequestrate: interrogazione parlamentare e Consiglio di Stato - Aggiornamento - Notizie
Home FAQ Contattaci Cerca FAD Lingua
Area pubblica
Risorse
Contenuti
Corsi ANITeL
NetCast
Second ANITeL
ANITeL su facebook
Aggiornamento : Le 8000 lavagne sequestrate: interrogazione parlamentare e Consiglio di Stato
Inviato da DIDATTIKA il 23/4/2009 11:50:00 (2900 letture)

Open in new windowDa anni sosteniamo che l'intero SISTEMA di FORMAZIONE DOCENTI debba essere assolutamente cambiato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: nessun riconoscimento concreto per gli insegnanti che si formano (soldi del monopoli); sfruttamento della figura dell'etutor che, seppur definito "motore insostituibile all'intero processo", non è ancora stato riconosciuto come figura professionale (abuso illegale?). Eppure, anche se tutto si riduce al monopoli (nessuna conseguienza reale), i soldi investiti in un decennio sono concreti, pubblici e appartenenti ai contribuenti italiani. Occorre una verifica seria dei risultati ottenuti e voltare pagina al più presto.
Il Consiglio di Stato, per la vicenda delle 8000 lavagne sequestrate, ha deciso di rinviare l’udienza al 16 Giugno p.v. precisando che, in caso di deposito della motivazione prima di tale termine, la stessa possa essere fissata in anticipo. Di seguito l'interrogazione fatta alla Camera il 2 Aprile.

Da www.camera.it>>

Allegato B
Seduta n. 158 del 2/4/2009
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

CENTEMERO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il Regolamento sulla valutazione approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo all'articolo 3, comma 2, disciplinando l'ammissione all'esame finale del primo ciclo come previsto dall'articolo 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169, prescrizione che lo schema di regolamento la estende anche all'esame finale del II ciclo (articolo 6, comma 1), stabilisce che: «L'ammissione all'esame di Stato ... è disposta ... nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi»;
questa disposizione applicativa, che arriva ormai a fine anno scolastico, è motivata dalla necessità di reintrodurre rigore in esami che da più anni vedono la quasi totalità degli studenti promossi al di là delle loro effettive conquiste formative;
questa scelta avviene ad anno scolastico già inoltrato e tale cambiamento nella valutazione conclusiva dovrebbe essere ridiscusso già il prossimo anno, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti relativi ai percorsi scolastici secondari (liceali e tecnici);
il ritardo con cui questo provvedimento arriva nelle scuole potrebbe inoltre contribuire a condizionare l'orientamento dei docenti nella fase valutativa finale, fase che rappresenta un elemento centrale della scuola, sia in funzione formativa che orientativa, e che deve essere rigorosa -:
se, essendo stato già previsto un periodo più lungo di verifica dei regolamenti dei licei e degli istituti tecnici, intenda modificare nel regolamento la valutazione la norma relativa all'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e affrontare il tema della valutazione nella secondaria di secondo grado coerentemente alle indicazioni di riforma contenute nei regolamenti che verranno emanati, per permettere una proposta chiara ed adeguata al contesto che la scuola secondaria superiore sarà chiamata ad assumere.
(5-01249)

Interrogazione a risposta scritta:

TAGLIALATELA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stata bandita la gara internazionale di appalto (indetta con bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 18 giugno 2008) per n. 8.000 lavagne interattive (LIM), gestita da Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex Indire per un importo di circa 24 milioni di euro;
per l'elevatissimo valore economico della base d'asta della gara (pari ad euro 24.000.000,00) e per le caratteristiche tecniche degli apparecchi elettronici in questione pochissime sono le imprese che a livello mondiale sono in grado di eseguire la suddetta fornitura;
le peculiarità tecnologiche dell'oggetto della gara, coinvolgente accertamenti tecnici concernenti, tra l'altro, le interconnessioni e la compatibilità tra sistemi e piattaforme informatiche, richiedono competenze ed esperienze specifiche sia per quanto concerne l'elaborazione dei documenti di gara sia relativamente alla gestione dell'iter procedimentale della gara medesima sia, infine, in merito alla valutazione e comparazione delle offerte pervenute;
purtroppo a fronte delle caratteristiche tecnologiche e delle rilevanza economica della gara, le procedure seguite hanno tuttavia denotato una gestione della stessa da parte della Stazione appaltante

quantomeno superficiale che ha determinato una serie di ricorsi al TAR Toscana da parte di 2 dei 3 raggruppamenti di imprese partecipanti. Ricorsi accolti dapprima in fase cautelare e poi anche con la sentenza conclusiva del procedimento di primo grado depositata in dispositivo in data 11 marzo 2009, con la quale è stata annullata l'aggiudicazione della gara, con condanna della stessa Stazione appaltante al pagamento di complessivi euro 38.000 a favore dei ricorrenti quale titolo di spese processuali;
conviene descrivere sinteticamente i principali momenti della complessa vicenda, che ha visto fino ad oggi l'emanazione di circa dieci provvedimenti giurisdizionali cautelari e di merito:
ad agosto-settembre del 2008, si verificò l'esclusione dalla gara di due dei tre raggruppamenti partecipanti (le cui offerte presentate non erano neppure state aperte, con aggravio economico certo per lo Stato);
l'11 settembre 2008, venne effettuata l'aggiudicazione provvisoria della gara all'unico partecipante tenuto in gara dalla commissione giudicatrice;
il 16 settembre 2008, e il 29 settembre 2008 i due concorrenti esclusi presentarono i rispettivi ricorsi;
ad ottobre-novembre 2008, proposero ulteriori ricorsi per motivi aggiuntivi;
il 3 dicembre 2008, si procedette aggiudicazione definitiva della gara all'unico concorrente tenuto in gara da parte della Stazione appaltante;
il 10 dicembre 2008, la Stazione appaltante, in pendenza dei ricorsi giurisdizionali, decise di predisporre gli atti necessari per la stipulazione del contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria;
nel dicembre 2008-gennaio 2009, ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, furono proposti contro l'aggiudicazione definitiva;
il 9 gennaio 2009, il Tar Toscana emanò l'ordinanza n. 4 del 2009 con la quale, in conferma del decreto presidenziale d'urgenza n. 1170 del 2008, furono accolte le istanze di sospensione cautelare dei provvedimenti di aggiudicazione della gara da parte della Stazione appaltante;
il 2 febbraio 2009, il Consiglio di Stato con decisione n. 626 del 2009 confermò la citata ordinanza n. 4 del 2009 del Tar Toscana, la quale era stata impugnata dalla Stazione appaltante;
l'11 marzo 2009 è stato infine pubblicato il dispositivo della sentenza del TAR Toscana conclusiva del procedimento di primo grado, con la quale è stata definitivamente annullata l'aggiudicazione della gara, con condanna della stessa Stazione appaltante al pagamento delle spese processuali;
a tutt'oggi, in virtù di quanto evidenziato, a quasi un anno dalla pubblicazione del bando di gara, l'amministrazione non è stata ancora in grado di acquisire le apparecchiature multimediali;
resta attualmente in essere un illegittimo contratto di appalto (che in quanto atto «privato» non può essere direttamente annullato dai giudici amministrativi) che la Stazione appaltante ha inspiegabilmente ritenuto di concludere con l'aggiudicataria nonostante le pronunce del TAR Toscana;
appare chiara l'inadeguata gestione da parte della stazione appaltante della gara in discorso, non certo in linea con le esigenze di «buon andamento dell'amministrazione» cui fa riferimento l'articolo 97 della Costituzione, le quali avrebbero invece richiesto una corretta ed efficiente conclusione della procedura e la conseguente rapida acquisizione degli apparecchi multimediali -:
quali sono le ragioni che hanno indotto il Governo a coinvolgere e ad assegnare l'incarico di espletare la gara d'appalto per l'acquisto di n. 8.000 lavagne interattive multimediali (LIM), oltre a contenuti didattici digitali, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex Indire (tuttora commissariata), la quale in precedenza non aveva mai gestito direttamente gare d'appalto in tutte le fasi di legge e le cui funzioni, a norma della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), riguardano invero soprattutto la formazione e la consulenza didattica e pedagogica.
(4-02725)

Formato stampa Invia questa news ad un amico Crea un file PDF dalla news


Altre news
4/8/2020 17:03:43 - VAI AL NUOVO PORTALE
1/6/2018 14:22:37 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI E CONSENSO
1/6/2018 0:10:00 - AVVISO ELEZIONI ORGANI STATUTARI 2018-2023
1/6/2018 0:10:00 - 2^ Assemblea Generale 2018 dei Soci
8/3/2018 16:20:00 - PRIMA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI ANITeL 2018
8/3/2018 15:00:00 - Documenti da votare in AG 2018
13/11/2017 9:15:07 - Corsi di formazione ANITeL 2017/2018.
15/6/2017 18:10:00 - Proposta corsi ANITeL 2017/2018
13/4/2017 15:30:00 - Il 5 per mille a favore di ANITEL
29/3/2017 14:35:07 - AG 2017: verbali ed esiti delle votazioni

I commenti sono di proprietà degli autori. Si declina ogni responsibilità sul loro contenuto.

Login
Nome utente:

Password:

Ricordami



Password persa?

Registrati ora!

Chi siamo | Netiquette | Privacy | Disclaimer | ContattaciFAQ | Credits