FORMAZIONE NEOASSUNTI 2013, DISPOSIZIONI. NESSUN FONDO PER IL 2012 - Pagina stampabile - Aggiornamento - PORTALE ANITEL


FORMAZIONE NEOASSUNTI 2013, DISPOSIZIONI. NESSUN FONDO PER IL 2012

Data 8/3/2013 18:00:47 | Categoria: Aggiornamento

Nella circolare USR per la formazione neoimmessi in ruolo per l'a.s. 2012-2013, si precisa che a tuttoggi ancora il ministero non ha stanziato i fondi per pagare i tutor. Occorrerà procedere con una messa in mora come previsto dalle norme ( Il ministro a scuola di legalità!).
MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.0016062.20-11-2012

Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all'autonomia didattica
Bologna, 20 novembre 2012

Ai Dirigenti responsabili
degli Uffici di ambito territoriale LORO SEDI
p.c. Ai referenti Uffici Studi
degli Uffici di ambito territoriale
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali regionali del personale della scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti neo-assunti. Anno scolastico 2012/2013

Prime informazioni ed indicazioni operative.

1. Quadro di riferimento
Alla luce dell'immissione in ruolo di docenti avvenuta per l'anno scolastico 2012/2013, è fin da
ora opportuno predisporre le operazioni per il prossimo avvio dei percorsi di formazione in
ingresso per i docenti neo-assunti. Si segnala che al momento occorre fare riferimento
all'impianto formativo già sviluppato per l'anno scolastico 2011/2012, organizzato con corsi
blended (in presenza e a distanza al 50%, per un minimo obbligatorio di ore SO), per gruppi di
20/25 corsisti - a livello territoriale - affidati ad un direttore di corso e coordinati da un e-tutor
(facilitatore d'apprendimento), con gli adattamenti di seguito riportati.
Si ricorda che l'anno di formazione (v. allegato 1) è parte dell'anno di prova! così strutturato
- durata di 180 gg. (con riduzione per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo
obbligatorio, a giorni 150)
- supervisione del Comitato di Valutazione del servizio presieduto dal Dirigente Scolastico che
definisce per l'anno di formazione le attività da svolgersi a cura dei docenti, siano essi immessi
in ruolo siano essi in anno di prova per passaggio di ruolo;
- frequenza dell'anno di formazione (corso)
- relazione del Dirigente Scolastico
- riunione conclusiva del Comitato di valutazione
- emanazione del Decreto di eventuale conferma in ruolo.
E' appena il caso di ricordare che il T.U. (art.439) prevede che il Dirigente Scolastico possa
prorogare di un anno scolastico il periodo di prova al fine di acquisire maggiori elementi di
valutazione.

1 legge 270/1982 e Testo Unico 297/94 artt. 437 - 440 e art.11- CCNl2006-2009 - Circolari ministeriali annuali su
anno di formazione.

2. Adempimenti a livello provinciale
AI fine di avviare l'organizzazione dei percorsi formativi, si ricorda alle SS. LL. la necessità di
predisporre, a livello provinciale, specifico piano formativo, riscontrando il numero complessivo
di docenti in anno di formazione (v. tabella successiva). Tale numero determinerà il numero di
corsi di formazione da attivare in ogni provincia, con un numero medio di venticinque corsisti
(arrotondando il quoziente ottenuto all'unità inferiore o superiore più vicina):
B) docenti da avviare C) Previsione Corsi da
A) Contingente posti effettivamente alla attivare
Provincia immissione in ruolo formazione (Colonna B:25)
Bologna 351
Ferrara 110
Forlì/Cesena 115
Modena 339
Parma 156
Piacenza 99
Ravenna 161
Reggio Emilia 169
Rimini 112
totali 1.612
La restituzione dei dati sopra indicati è da fornirsi a Ufficio V (alla c.a. di anna.monti@istruzione.it) entro il 30/11/2012.

3. Avvio degli incontri in presenza
Accertata la reale corrispondenza dei dati relativi ai neo-immessi da formare si suggerisce di
anticipare parte delle attività in presenza inserendo i docenti interessati nella programmazione
delle ordinarie attività formative in fase di realizzazione in ogni provincia. Ciò consentirà di
contenere i costi e di coinvolgere i neo-docenti nelle dinamiche ordinarie delle comunità
professionali di ogni provincia.
In particolare andranno programmati (v. allegato 2)
un incontro di accoglienza specifico per i docenti neoassunti (anche per sottogruppi
significativi)
un incontro sul tema dei Bisogni Educativi Speciali e dei Disturbi Specifici di
Apprendimento
ulteriori incontri di carattere disciplinare e/o trasversale, sulla base della
programmazione provinciale e di alcune proposte formative che saranno predisposte a
livello regionale, senza oneri aggiuntivi per i territori.
Si evidenzia che, al momento, non sono previsti finanziamenti anticipati per questa quota della
formazione, ossia per la prevista formazione in presenza (n. 25 ore).

4. Incontri provinciali di accoglienza
Le informazioni contenute nella presente nota, nonché ulteriori approfondimenti anche di
natura culturale, potranno diventare oggetto di specifici momenti formativi di accoglienza a
valenza provinciale per i docenti in anno di formazione. Gli incontri, ai quali è possibile
richiedere la partecipazione di rappresentanti della Direzione Generale di dirigenti tecnici ed
altri esperti (rif. D.T. Dott. Cerini Giancarlo, Ufficio V - formazione, e-mail
giancarlo.cerini@istruzione.it), sono finalizzati a predisporre le migliori condizioni di fruizione
dei corsi di formazione che, come è noto, sono solo uno degli aspetti dell'anno di formazione
che si articola anche in attività da sviluppare a livello di scuola e di territorio durante l'intero
anno scolastico.
Durante gli incontri provinciali di accoglienza sarà diffuso il quaderno di documentazione
"ESSERE DOCENTI", per favorire una migliore conoscenza delle opportunità formative di ogni
territorio. Seguiranno a tal fine specifiche indicazioni operative.

5. Formazione on line
Nelle more dell'emanazione delle disposizioni ministeriali per l'a.s.2012/2013, si ricorda quanto
indicato nella nota MIUR n. 2761 deIl'11/4/2012 (e relativi allegati) emanata per regolare la
formazione in ingresso degli scorsi anni. La nota ministeriale, oltre ad illustrare le modalità
tecniche per l'iscrizione alla piattaforma PuntoEdu gestita da INDIRE, prevedeva un ambiente di
formazione impostato su una area generale comune per tutti i livelli scolastici.
Si presume che l'ambiente on line predisposto dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica sarà in linea di massima usufruibile nella seconda parte dell'anno
scolastico. Seguirà al riguardo tempestiva comunicazione da parte dell'Ufficio scrivente.
Spetterà alle scuole iscrivere i neo-docenti interessati e ai referenti degli Uffici Studi iscrivere etutor
e direttori dei corsi. Per la successiva scelta dei direttori dei corsi e, in analogia dei tutor-formatori, si rimanda al Protocollo d'Intesa Regionale per l'assegnazione di incarichi di direzione di attività formative fra Ufficio Scolastico Regionale -Direzione Generale e Organizzazioni Sindacali Regionali dei Dirigenti Scolastici dell'Emilia-Romagna, trasmesso con nota n. 1498 del 3.2.2009.
E' opportuno che ogni Ufficio provinciale provveda a sviluppare una procedura pubblica di
reperimento di disponibilità.

Si segnala che al momento non risultano ancora erogate contabilmente dal MIUR le risorse a suo tempo individuate per la gestione dell'anno di formazione a.s. 2011/2012.Segnalando che l'Ufficio V è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegato 1)
SCHEDA DI SINTESI - ADEMPIMENTI PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO
1. formazione in ingresso istituita dalla Legge 270/82;
2. formazione obbligatoria;
3. per la sua validità è previsto un servizio minimo di 180 giorni compresi nel periodo 1.9.2010 –
30.6.201, inclusi gli eventuali esami conclusivi (periodo di prova) – 150 giorni per le
lavoratrici madri che hanno usufruito del congedo di astensione obbligatoria;
4. Compito del Dirigente scolastico in merito al docente neo-assunto è quello di:
? informare il Collegio dei Docenti sull’attività formativa
? nominare il docente tutor che ha compiti di guida rispetto al collega neoassunto e di
facilitatore dei rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione
? istituire il Comitato di Valutazione
? redigere la relazione finale per il Comitato di Valutazione;
5. il docente neoassunto deve redigere una relazione complessiva sull’esperienza e sulle
attività svolte che sarà discussa nel Comitato di Valutazione;
6. il Comitato di Valutazione esprime il parere sulla conferma in ruolo del docente in anno di
prova, sulla base della relazione finale e degli altri elementi di valutazione forniti dal
Dirigente scolastico;
7. le procedure per il periodo di prova e l’anno di formazione sono regolate dal D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (artt. 436 – 440);
8. il modello formativo prevede 25 ore in presenza e 25 ore a distanza per un totale da 50 ore
di formazione;
9. i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra non sono tenuti a
frequentare l’anno di formazione, ma sono tenuti all’effettuazione del periodo di prova, ai
sensi della C.M. n. 196 del 3.02.2006;
10. si ricorda che in caso di domanda di passaggio di cattedra o di ruolo è sempre necessario il
requisito del superamento del periodo di prova del docente interessato, ai sensi della C.M. n.
344 del 7.02.2006.
SCHEDA SINTESI NORMATIVA NEOASSUNTI
Norme principali relativamente all'argomento sono:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (dall’art. 436 – 440)
Art. 436 - Nomina ed assegnazione della sede
1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1.
L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze
espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole
sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione
condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali
precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione
del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti
gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio
senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un
concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e
dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi
effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.
Art. 437 - Nomina in prova e decorrenza della nomina
1. Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo cosi nominato, è ammesso ai sensi dell'articolo 440, ad un anno
di formazione, che è valido come periodo di prova.
Art. 438 - Prova
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente
è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o
nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo
del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di
elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è
prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
Art. 439 - Esito sfavorevole della prova
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di
istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale
appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro
ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato
assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo
stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori
elementi di valutazione.
Art. 440 - Anno di formazione
1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo
opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di
specifiche iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con
la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti
dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si
riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali,
ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste
dall'articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il
Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.
Supporto all’autonomia didattica comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e
dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del
provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il
provvedimento è definitivo.
Circ. min. 196 del 3.2.2006
“Si ribadisce che i docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di
concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie
provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di
cattedra di cui all' art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a frequentare l'anno
di formazione, di cui all'articolo 440 del citato Decreto legislativo n.297/94.”
“….ribadendo che il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata l'assegnazione ad un
ruolo diverso, mentre l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei
confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta..”
Circ. min . n. 344 del 7.2.2006 (risposta a quesito sindacale)
“Con riferimento a quesiti proposti si chiarisce, sentite le organizzazioni sindacali, che l'art. 3, comma
1, primo periodo, del C.C.N.I. in oggetto, va interpretato nel senso che ai fini della domanda di
mobilità professionale (passaggio di cattedra - passaggio di ruolo) è sempre necessario il requisito del
superamento del periodo di prova da parte del docente interessato.”

Allegato 2)
ANNO DI FORMAZIONE
Modello formativo
(nota MIUR 2707 del 29/3/2011 - CM 2360 del 23/2/2009 – art. 88 CCNL)
MONTE ORE STANDARD
25 ore on line
25 ore in presenza
Ipotesi di utilizzo 25 ore in presenza:
a) incontro di accoglienza - 3/4 ore
b) incontro DSA e BES - 3/4 ore
c) presentazione piattaforma e istruzioni on line (almeno 6/9 ore)
d) impegni a scelta dei corsisti da concordare a livello provinciale.
A titolo esemplificativo:
d1) Indicazioni per il 1° ciclo e il 2° ciclo
d2) Apprendimenti di base
d3) La rilevazione degli apprendimenti
d4) Sistema di valutazione
d5) Eventuali iniziative di enti, associazioni, organizzazioni
accreditati
d6) Iniziative formative promosse da scuole e da
reti di scuole




La fonte di questa news PORTALE ANITEL
https://www.anitel.org/anitel

L'indirizzo di questa news :
https://www.anitel.org/anitel/modules/news/article.php?storyid=379